Art. 150

Informazioni relative all'esecuzione del bilancio

In vigore dal 25 ott 2012
Informazioni relative all'esecuzione del bilancio 1.   Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni di cui agli , trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti. Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati. I dati sono trasmessi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese. 2.   Tre volte all'anno, entro 30 giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, il contabile della Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci. Dette relazioni comportano anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti. 3.   I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti e pubblicati sul sito internet della Commissione. 4.   Entro il 15 settembre di ogni anno, il contabile trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati, i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli evocati dalla Corte dei conti, e le informazioni relative ai recuperi.
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