Art. 150 · Informazioni relative all'esecuzione del bilancio

Art. 150

Informazioni relative all'esecuzione del bilancio

In vigore dal 25 ott 2012
Informazioni relative all'esecuzione del bilancio 1.   Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni di cui agli , trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti. Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati. I dati sono trasmessi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese. 2.   Tre volte all'anno, entro 30 giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, il contabile della Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci. Dette relazioni comportano anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti. 3.   I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti e pubblicati sul sito internet della Commissione. 4.   Entro il 15 settembre di ogni anno, il contabile trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati, i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli evocati dalla Corte dei conti, e le informazioni relative ai recuperi.
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