Art. 9
Sospensione temporanea
In vigore dal 25 ott 2012
Sospensione temporanea
1. Qualora la Commissione constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all', essa può sospendere, in tutto o in parte, al fine di reagire a tale urgenza mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, purché essa abbia preliminarmente:
a)
informato il comitato di cui all', paragrafo 1;
b)
invitato gli Stati membri ad adottare le misure conservative necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione o per garantire il rispetto dell' da parte del Pakistan;
c)
pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in relazione all'applicazione dei regimi preferenziali o al rispetto dell' da parte del Pakistan, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici concessi dal presente regolamento;
d)
informato il Pakistan di eventuali decisioni adottate in conformità del presente paragrafo, prima che prendano effetto.
2. Al termine del periodo di sospensione temporanea, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di porre fine alla sospensione o di prorogarne il periodo di applicazione.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione temporanea dei regimi preferenziali o la sua proroga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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