Art. 7

Periodo di applicazione delle misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

In vigore dal 25 ott 2012
Periodo di applicazione delle misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile 1.   Le misure di cui all' cessano di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotta misure correttive adeguate necessarie per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune e tali misure correttive: a) sono state adottate in maniera autonoma o sono state concordate nel quadro di consultazioni con l’Unione e, se del caso, con altri paesi interessati; e b) non compromettono gli effetti delle misure adottate dall’Unione in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi ai fini della conservazione degli stock ittici interessati. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano se le condizioni fissate al paragrafo 1 sono state rispettate e, se necessario, dispongono che le misure adottate nei confronti del paese interessato a norma dell’ cessano di applicarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a perturbazioni economiche o sociali impreviste, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3, per decidere che le misure adottate a norma dell’ devono cessare di applicarsi.
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Periodo di applicazione delle misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (Art. 7 Regolamento (UE) 2012/1026) — Testo vigente | Portale Normativo