Art. 6

Procedure preliminari all’adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

In vigore dal 25 ott 2012
Procedure preliminari all’adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile 1.   Se lo ritiene necessario per adottare le misure di cui all’, la Commissione notifica al paese interessato l’intenzione di identificarlo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio ne sono immediatamente informati. 2.   La notifica include informazioni sui motivi dell’identificazione di tale paese come un paese che autorizza una pesca non sostenibile e descrive le misure possibili che possono essere adottate nei suoi confronti a norma del presente regolamento. 3.   Prima di adottare le misure di cui all’, la Commissione offre al paese interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione entro un mese dalla ricezione di tale notifica.
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