Art. 7

Certificati di operatore aereo

In vigore dal 5 ott 2012
Certificati di operatore aereo 1.   I certificati di operatore aereo (COA) rilasciati da uno Stato membro ad operatori CAT di velivoli prima dell’applicazione del presente regolamento, a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. Tuttavia, non oltre il 28 ottobre 2014: a) gli operatori adeguano i rispettivi sistemi di gestione, programmi di formazione, procedure e manuali per renderli conformi agli allegati III, IV e V, ove necessario; b) il COA è sostituito dai certificati rilasciati in conformità all’allegato II del presente regolamento. 2.   I COA rilasciati da uno Stato membro a operatori CAT di elicotteri prima dell’applicazione del presente regolamento vengono convertiti in COA conformi al presente regolamento sulla base di una relazione di conversione stabilita dallo Stato membro che ha rilasciato il COA, in consultazione con l’Agenzia. La relazione di conversione descrive: a) i requisiti nazionali sulla cui base sono stati rilasciati i COA; b) la portata dei privilegi attribuiti agli operatori; c) le differenze tra i requisiti nazionali sulla cui base sono stati rilasciati i COA e i requisiti previsti dagli allegati III, IV e V, assieme all’indicazione di come e quando gli operatori dovranno assicurare la piena rispondenza ai suddetti allegati. La relazione di conversione include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi indicati alle lettere da a) a c), tra cui copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti.
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Certificati di operatore aereo (Art. 7 Regolamento (UE) 2012/965) — Testo vigente | Portale Normativo