Art. 6

Deroghe

In vigore dal 5 ott 2012
Deroghe 1.   Le operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto/sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi non devono ottemperare al disposto degli allegati III e IV. Devono però conformarsi a: a) nel caso dei velivoli, all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 e alle relative deroghe nazionali basate sulle valutazioni di rischio in materia di sicurezza effettuate dalle autorità competenti; b) nel caso degli elicotteri, alle norme nazionali. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, l’esercizio degli aeromobili di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, avviene alle condizioni stabilite nella decisione C(2009) 7633 della Commissione, del 14 ottobre 2009, quando vengono utilizzati in operazioni CAT. Qualsiasi modifica dell’operazione che incida sulle condizioni stabilite nella suddetta decisione viene comunicata alla Commissione e all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l’Agenzia») prima di essere messa in atto. Uno Stato membro, diverso da quelli destinatari della decisione C(2009) 7633, che intenda avvalersi della deroga prevista in tale decisione comunica la propria intenzione alla Commissione e all’Agenzia prima di porre in atto tale deroga. La Commissione e l’Agenzia verificano in che misura la modifica o l’adozione della deroga si scosti dalle condizioni previste nella decisione C(2009) 7633 o incida sulla valutazione di sicurezza iniziale effettuata nel contesto della suddetta decisione. Se da tale verifica emerge che la modifica o l’adozione della deroga non corrispondono alla valutazione di sicurezza iniziale effettuata nel contesto della decisione C(2009) 7633, lo Stato membro interessato presenta una nuova richiesta di deroga a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, nel caso di voli per l’introduzione o la modifica di tipi di aeromobile condotti dalle organizzazioni di progettazione o produzione nell’ambito dei loro privilegi, il loro esercizio continua a svolgersi alle condizioni previste dalla legislazione degli Stati membri. 4.   In deroga all’, gli Stati membri possono continuare a esigere un’approvazione specifica e requisiti supplementari sotto il profilo delle procedure, della dotazione, delle qualifiche dell’equipaggiamento e della formazione per quanto riguarda le operazioni CAT effettuate da elicotteri fuori costa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Agenzia i requisiti supplementari previsti per queste approvazioni specifiche. Tali requisiti non possono essere meno restrittivi di quelli previsti agli allegati III e IV. 5.   In deroga alla norma CAT.POL.A.300(a) dell’allegato IV, l’esercizio di velivoli monomotore, se utilizzati in operazioni CAT, avviene di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) alle condizioni stabilite nelle deroghe vigenti accordate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91. Qualsiasi modifica nell’utilizzo dei suddetti velivoli che incida sulle condizioni indicate in tali deroghe viene comunicata alla Commissione e all’Agenzia prima di essere messa in atto. La Commissione e l’Agenzia valutano la modifica proposta a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008. 6.   Le attuali operazioni con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico (PIS) possono essere effettuate in deroga alla norma CAT.POL.H.225 dell’allegato IV quando le dimensioni del PIS, la configurazione degli ostacoli o l’elicottero non permettono di ottemperare ai requisiti di utilizzo in prestazione di classe 1. Tali operazioni vengono effettuate alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Agenzia le condizioni che vengono applicate.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:965:oj#art-6

In sintesi

L'articolo stabilisce regimi speciali per specifiche operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT). Le operazioni locali che iniziano e finiscono nello stesso sito con velivoli di classe B o elicotteri non complessi sono esentate dagli allegati III e IV, dovendo seguire le relative norme o deroghe nazionali. Sono inoltre previste deroghe per i voli di prova/introduzione condotti da organizzazioni di progettazione o produzione, per le operazioni con elicotteri fuori costa e per i voli notturni o strumentali con velivoli monomotore. Per diverse di queste deroghe è fatto obbligo di preventiva comunicazione e verifica da parte della Commissione europea e dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea prima di apportare modifiche operative.

Perché esiste questa norma

La norma introduce eccezioni mirate all'applicazione della disciplina generale per determinate categorie di operazioni di trasporto aereo commerciale e specifici tipi di aeromobili. Il suo scopo è consentire la prosecuzione di particolari attività di volo secondo normative nazionali o condizioni di sicurezza specifiche precedentemente autorizzate.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti per l'aviazione civile e agli operatori che svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT), inclusi produttori, progettisti e gestori di elicotteri o velivoli specifici.

Esempio pratico

Un operatore aereo intende effettuare voli turistici commerciali con decollo e atterraggio nello stesso aeroporto utilizzando un velivolo con prestazioni di classe B. In base a questa norma, l'operatore non deve applicare gli allegati III e IV del regolamento, ma deve conformarsi all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 e alle relative deroghe nazionali di sicurezza.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea per modifiche operative, adozione di deroghe o requisiti supplementari; obbligo di presentare una nuova richiesta di deroga se le verifiche di sicurezza danno esito non conforme. Non sono menzionate sanzioni.

Domande frequenti

Quali regole si applicano ai voli CAT locali che partono e arrivano nello stesso aeroporto con elicotteri non complessi?Tali operazioni non devono ottemperare a quanto disposto dagli allegati III e IV del regolamento, ma devono conformarsi alle norme nazionali.
Cosa devono fare gli Stati membri che vogliono imporre requisiti supplementari per le operazioni CAT con elicotteri fuori costa?Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea i requisiti supplementari previsti, i quali non possono comunque essere meno restrittivi di quelli degli allegati III e IV.
Cosa succede se si vuole modificare l'esercizio di velivoli monomotore operanti di notte o in condizioni IMC?Qualsiasi modifica che incida sulle condizioni stabilite nelle deroghe vigenti deve essere comunicata alla Commissione e all'Agenzia prima di essere attuata, affinché venga valutata a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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