Art. 3

Capacità di sorveglianza

In vigore dal 5 ott 2012
Capacità di sorveglianza 1.   Gli Stati membri designano uno o più organismi in quanto autorità competente al loro interno dotandoli dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza di persone e organizzazioni che rientrano nel regolamento (CE) n. 216/2008 e norme attuative corrispondenti. 2.   Se uno Stato membro designa più di un organismo in quanto autorità competente esso: a) definisce con chiarezza le aree di competenza di ogni autorità sotto il profilo delle responsabilità e dei limiti geografici; e b) stabilisce un coordinamento tra i suddetti organismi al fine di assicurare una sorveglianza effettiva di tutte le organizzazioni e persone che rientrano nel regolamento (CE) n. 216/2008 e norme attuative corrispondenti nei limiti delle rispettive competenze. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano delle capacità necessarie per assicurare la sorveglianza di tutte le persone e organizzazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sorveglianza, tra cui risorse sufficienti per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale dell’autorità competente non svolga attività di sorveglianza quando è dimostrato che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario. 5.   Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza viene abilitato a eseguire almeno i seguenti compiti: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dello svolgimento di compiti di certificazione e/o sorveglianza; b) fare copie o estratti di detti documenti, dati, procedure ed altri elementi; c) chiedere chiarimenti a voce sul posto; d) accedere a locali, siti operativi o mezzi di trasporto pertinenti; e) effettuare audit, indagini, valutazioni, ispezioni, tra cui ispezioni a terra e ispezioni senza preavviso; f) adottare o avviare gli opportuni provvedimenti attuativi. 6.   I compiti previsti al paragrafo 5 devono essere svolti in conformità alle norme di legge del relativo Stato membro.
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Capacità di sorveglianza (Art. 3 Regolamento (UE) 2012/965) — Testo vigente | Portale Normativo