Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 5 ott 2012
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili ed elicotteri, tra cui le ispezioni a terra di operatori che si trovano sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro, quando atterrano in aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate sulle condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati di operatori di aeromobili, di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, impegnati in operazioni commerciali di trasporto aereo, sui privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati, nonché sulle condizioni alle quali le operazioni vengono proibite, limitate o sottoposte a determinate condizioni nell’interesse della sicurezza. 3.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo che rientrano nel campo di applicazione dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008.
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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2012/965) — Testo vigente | Portale Normativo