Art. 2
In vigore dal 2 ott 2012
Quando si commercializzano prodotti conformi al disciplinare della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento, i riferimenti alle regioni di Štajerska e di Prekmurje non sono tradotti.
Le etichette recanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento indicano il paese d’origine nello stesso campo visivo e con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione.
Storico versioni
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