Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ott 2012
Quando si commercializzano prodotti conformi al disciplinare della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento, i riferimenti alle regioni di Štajerska e di Prekmurje non sono tradotti. Le etichette recanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento indicano il paese d’origine nello stesso campo visivo e con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:901:oj#art-2