Art. 6

Monitoraggio delle modifiche

In vigore dal 26 set 2012
Monitoraggio delle modifiche 1.   In seguito all’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce, con l’assistenza di Eurocontrol e dell’AESA, una procedura permanente: a) per assicurare che le modifiche adottate nel quadro della Convenzione di Chicago che sono pertinenti rispetto al campo di applicazione del presente regolamento siano monitorate e analizzate; nonché b) se necessario, per elaborare proposte di modifica dell’allegato al presente regolamento. 2.   Le disposizioni dell’ del presente regolamento relative al ritiro e alla comunicazione di differenze e alla pubblicazione nella Aeronautical Information Publication e dell’ relative alle modifiche dell’allegato si applicano con le modalità appropriate.
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Monitoraggio delle modifiche (Art. 6 Regolamento (UE) 2012/923) — Testo vigente | Portale Normativo