Art. 4
Deroghe per operazioni speciali
In vigore dal 26 set 2012
Deroghe per operazioni speciali
1. Su richiesta dei soggetti che svolgono le seguenti attività, le autorità competenti possono concedere deroghe ai requisiti specifici previsti dal presente regolamento a tali soggetti in relazione alle seguenti attività di interesse pubblico e all’addestramento necessario per svolgere tali attività in sicurezza;
a)
compiti di polizia e doganali;
b)
compiti di sorveglianza del traffico e inseguimento/caccia;
c)
compiti di controllo ambientali svolti da autorità pubbliche o per loro conto;
d)
ricerca e salvataggio;
e)
voli ospedale;
f)
evacuazioni;
g)
lotta contro gli incendi;
h)
deroghe necessarie per garantire la sicurezza dei voli di capi di Stato, ministri e funzionari statali di livello equivalente.
2. L’autorità competente che autorizza tali deroghe informa l’AESA della natura delle stesse almeno due mesi dopo l’approvazione della deroga in questione.
3. Il presente articolo non pregiudica l’ e può essere applicato nei casi in cui le attività di cui al paragrafo 1, non possono essere svolte come traffico aereo operativo o altrimenti quando esse non possono beneficiare delle norme sulla flessibilità previste nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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