Art. 3
In vigore dal 25 set 2012
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo disposizione contraria, le parti interessate che desiderino sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e inviare le risposte al questionario o le altre eventuali informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I fabbricanti dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia che desiderino chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione sempre entro lo stesso termine di 37 giorni.
5. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (comunicazioni non riservate per e-mail; comunicazioni riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati su carta e inviati per posta, o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di inviare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della Direzione generale Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.
Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura “Limited” (8) (diffusione limitata) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura “For inspection by interested parties” (consultabile da tutte le parti interessate).
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22985353
E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu
Storico versioni
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