Art. 2
In vigore dal 25 set 2012
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell’Unione di cui all' del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può ordinare alle autorità doganali, mediante apposito regolamento, di cessare la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell’esenzione.
Storico versioni
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