Art. 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 951/2006

In vigore dal 30 ago 2012
Rettifica del regolamento (CE) n. 951/2006 All’articolo 12 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 30, lettera b), e dell’articolo 31, lettera b), punto i), del medesimo regolamento, l’obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell’articolo 7 quinquies del presente regolamento.»
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