Art. 2
Rettifica del regolamento (CE) n. 951/2006
In vigore dal 30 ago 2012
Rettifica del regolamento (CE) n. 951/2006
All’articolo 12 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 30, lettera b), e dell’articolo 31, lettera b), punto i), del medesimo regolamento, l’obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell’articolo 7 quinquies del presente regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:786:oj#art-2