Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 951/2006
In vigore dal 30 ago 2012
Modifiche del regolamento (CE) n. 951/2006
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato.
1)
Il testo dell’ è sostituito dal seguente:
«
Campo d’applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), le modalità particolari per l’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione, la concessione delle restituzioni all’esportazione e la gestione delle importazioni, in particolare l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel settore dello zucchero.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*2).
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
(*2)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»;"
2)
gli articoli 7 e 7 bis sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 7
Titolo di esportazione di zucchero senza restituzione
Quando si debba esportare senza restituzione zucchero in libera pratica sul mercato dell’Unione e che non è considerato «fuori quota», la casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nell’allegato, parte C.
Articolo 7 bis
Titoli di esportazione per prodotti fuori quota
1. In deroga all’articolo 5, le esportazioni di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero fuori quota non sono trasferibili.»;
3)
all’articolo 7 quater, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il lunedì di ogni settimana, i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di esportazione.»;
4)
all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’interessato può revocare la domanda di titolo fino alla fine della settimana successiva a quella della pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora detta percentuale sia inferiore all’80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.»;
5)
il titolo del capo V è sostituito dal seguente:
«NORME AGGIUNTIVE PER I TITOLI DI ESPORTAZIONE»;
6)
il testo dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Domanda e rilascio dei titoli di esportazione
1. I titoli di esportazione per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano quantitativi superiori a 10 tonnellate sono rilasciati:
a)
il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda;
b)
il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se la Commissione non ha adottato nel frattempo alcuna misura specifica secondo quanto indicato all’articolo 9, paragrafo 1, se trattasi di titoli di esportazione che comportano fissazione anticipata della restituzione.
Il primo comma non si applica:
a)
allo zucchero candito;
b)
allo zucchero aromatizzato e allo zucchero con aggiunta di coloranti.
2. Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 tonnellate, l’interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità.»;
7)
gli articoli 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 17
Comunicazione relativa ai titoli di esportazione rilasciati
1. Entro il 15 di ogni mese con riferimento al mese precedente, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione a norma dell’articolo 7.
2. Nei periodi in cui si concedono restituzioni all’esportazione nel settore dello zucchero, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese con riferimento al mese precedente:
a)
i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all’esportazione fissati in applicazione dell’articolo 164, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, suddivisi tra:
—
prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,
—
zucchero greggio, espresso in peso «tale e quale», delle voci NC 1701 12 90 , 1701 13 90 e 1701 14 90 ,
—
sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71 , 1702 90 95 e 2106 90 59 ,
—
isoglucosio, espresso in materia secca, dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 , 1702 90 30 e 2106 90 30 ;
b)
i quantitativi di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all’esportazione fissati in applicazione dell’articolo 164, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all’esportazione fissati in applicazione dall’articolo 164, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, nonché i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione in previsione della sua esportazione sotto forma di prodotti di cui all’allegato I, parte X, lettera b) del medesimo regolamento.
Articolo 18
Comunicazione relativa ai quantitativi esportati
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni mese civile ed entro il terzo mese civile successivo al mese civile in questione, i quantitativi di zucchero rientranti nelle quote, esportati sotto forma di zucchero bianco o di prodotti trasformati espressi in zucchero bianco, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione per l’esecuzione di aiuti alimentari unionali e nazionali previsti nell’ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni di forniture alimentari gratuite dell’Unione.
2. Nei periodi in cui si concedono restituzioni all’esportazione nel settore dello zucchero gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese civile con riferimento al mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), esportati in conformità dell’articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 376/2008.
3. Nei periodi in cui si concedono restituzioni all’esportazione nel settore dello zucchero gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni mese civile ed entro la fine del terzo mese civile successivo al mese civile in questione:
a)
qualora si tratti di esportazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, i quantitativi di zucchero e di sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, e di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati tal quali, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni;
b)
i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all’esportazione fissati in applicazione dell’articolo 164, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, e i quantitativi di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, del medesimo regolamento, e sotto forma di prodotti elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 578/2010 della Commissione (*3).
Le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), sono fornite separatamente alla Commissione per ciascun regolamento applicabile al prodotto trasformato di cui trattasi.
Articolo 19
Comunicazione relativa ai titoli d’importazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero importati da paesi terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92. La notifica dev’essere effettuata per ogni campagna di commercializzazione; essa deve essere trasmessa non oltre la fine del secondo mese civile successivo alla campagna in questione.
(*3)
GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.»;"
8)
il testo dell’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Modalità di comunicazione
Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui al presente regolamento secondo le modalità seguenti:
a)
fino al 31 dicembre 2012 elettronicamente, secondo le modalità messe a loro disposizione dalla Commissione;
b)
dal 1o gennaio 2013, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4).
(*4)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"
9)
all’articolo 23, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale sono prese in considerazione le informazioni pertinenti di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri, riguardanti:»;
10)
all’articolo 29, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nella rilevazione delle possibilità d’acquisto più favorevoli sul mercato mondiale sono prese in considerazione le pertinenti informazioni riguardanti:»;
11)
all’articolo 34, il paragrafo 3 è soppresso;
12)
all’articolo 38, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall’autorità competente di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell’importatore.
La cauzione costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità competenti prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.»;
13)
il testo dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42
Metodi di calcolo
1. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all’allegato IV, sezione B.III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti dei codici NC 1701 12 10 , 1701 13 10 e 1701 14 10 , e il dazio addizionale per i prodotti dei codici NC 1701 12 10 , 1701 12 90 , 1701 13 10 , 1701 13 90 , 1701 14 10 e 1701 14 90 che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.
2. Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti di cui all’allegato I, parte III, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è determinato in base al metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zucchero totale determinato con tale metodo è convertito in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95.
Tuttavia, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti contenenti meno dell’85 % di saccarosio o di altri zuccheri espressi in saccarosio, e di zucchero invertito espresso in saccarosio, è determinato valutando il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 e, nei prodotti solidi, tramite essiccamento. Il tenore di sostanza secca è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.
3. Il tenore di sostanza secca dei prodotti di cui all’allegato I, parte III, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.
4. Per i prodotti di cui all’allegato I, parte III, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la conversione in equivalente saccarosio si ottiene applicando il coefficiente 1,9 alla sostanza secca determinata conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.»;
14)
la parte C dell’allegato è sostituita dal testo riportato in allegato del presente regolamento.
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