Art. 2
Misure tecniche
In vigore dal 14 ago 2012
Misure tecniche
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, alle navi di cui all’ si applicano le seguenti misure tecniche:
a)
le navi TR1 e le navi a bassa potenza motrice devono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm;
b)
le navi TR2 devono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, il pannello a maglie quadrate di cui al paragrafo 1 è posto nel pannello superiore del sacco. Il bordo posteriore del pannello a maglie quadrate, che è la parte più vicina alla sagola di chiusura, non deve trovarsi a più di 9 metri di distanza dalla sagola di chiusura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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