Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 14 ago 2012
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni VIIf e VIIg del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nella parte della divisione CIEM VIIj situata a nord di 50° latitudine nord e a est di 11° longitudine ovest (in appresso: «il Mar Celtico»), nei casi in cui: a) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 100 mm (in appresso: «navi TR1»); b) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm (in appresso: «navi TR2»); oppure c) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche abbiano un motore di potenza inferiore a 112 kilowatt (in appresso: «navi a bassa potenza motrice»). 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano con sfogliare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:737:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2012/737) — Testo vigente | Portale Normativo