Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 14 ago 2012
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni VIIf e VIIg del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nella parte della divisione CIEM VIIj situata a nord di 50° latitudine nord e a est di 11° longitudine ovest (in appresso: «il Mar Celtico»), nei casi in cui:
a)
le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 100 mm (in appresso: «navi TR1»);
b)
le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm (in appresso: «navi TR2»); oppure
c)
le navi operanti con reti a strascico o sciabiche abbiano un motore di potenza inferiore a 112 kilowatt (in appresso: «navi a bassa potenza motrice»).
2. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano con sfogliare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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