Art. 3
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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La norma stabilisce che il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, alcune parti specifiche, ossia i punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 1, non si applicano immediatamente. Queste ultime disposizioni diventano infatti applicabili a partire dal primo rinnovo parziale dei giudici. Tale rinnovo deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Stabilire i tempi precisi di entrata in vigore del regolamento e definire la decorrenza specifica per l'applicazione di alcune sue disposizioni.
Ai giudici e agli organi della Corte di giustizia dell'Unione europea interessati dal rinnovo parziale e dall'applicazione del regolamento.
A seguito della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale, il regolamento entra formalmente in vigore all'inizio del mese successivo. Tuttavia, per vedere attuate le regole contenute nell'articolo 1 ai punti 1, 2, 3, 5 e 6, si dovrà attendere l'avvio del primo rinnovo parziale dei giudici della Corte.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.