Art. 3

In vigore dal 11 ago 2012
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’, punti 1, 2, 3, 5 e 6, si applica a decorrere dal primo rinnovo parziale dei giudici, come previsto dall’articolo 9, primo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

La norma stabilisce che il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, alcune parti specifiche, ossia i punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 1, non si applicano immediatamente. Queste ultime disposizioni diventano infatti applicabili a partire dal primo rinnovo parziale dei giudici. Tale rinnovo deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Perché esiste questa norma

Stabilire i tempi precisi di entrata in vigore del regolamento e definire la decorrenza specifica per l'applicazione di alcune sue disposizioni.

A chi si applica

Ai giudici e agli organi della Corte di giustizia dell'Unione europea interessati dal rinnovo parziale e dall'applicazione del regolamento.

Esempio pratico

A seguito della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale, il regolamento entra formalmente in vigore all'inizio del mese successivo. Tuttavia, per vedere attuate le regole contenute nell'articolo 1 ai punti 1, 2, 3, 5 e 6, si dovrà attendere l'avvio del primo rinnovo parziale dei giudici della Corte.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il regolamento?Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tutti gli articoli del regolamento si applicano subito?No, le disposizioni dell'articolo 1, punti 1, 2, 3, 5 e 6, si applicano solo a decorrere dal primo rinnovo parziale dei giudici.
Quale fonte disciplina il rinnovo parziale dei giudici citato nella norma?È previsto dall'articolo 9, primo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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