Art. 1
In vigore dal 11 ago 2012
Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è così modificato:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9 bis
I giudici eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia, per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.
Il vicepresidente assiste il presidente in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura. Egli sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo o di vacanza della presidenza.»;
2)
all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche il vicepresidente della Corte e, in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura, tre presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici.»;
3)
all’articolo 17, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti diciassette giudici.»;
4)
all’articolo 20, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La procedura orale comprende l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale e, ove occorra, l’audizione dei testimoni e dei periti.»;
5)
all’articolo 39, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«I poteri di cui al primo comma possono, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, essere esercitati dal vicepresidente della Corte di giustizia.
Il presidente e il vicepresidente, in caso di impedimento, sono sostituiti da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.»;
6)
all’articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’articolo 9, primo comma, gli articoli 9 bis, 14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.»;
7)
all’articolo 62 quater è aggiunto il comma seguente:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 257 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono assegnare ai tribunali specializzati giudici ad interim per supplire all’assenza di giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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