Art. 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

In vigore dal 27 lug 2012
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia 1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo): Specie : Acciuga Engraulis encrasicolus Zona CIEM : VIII (ANE/08.) Spagna 18 630 TAC analitico. Francia 2 070 UE 20 700 TAC 20 700 2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 43/2012. 3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:694:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo