Art. 1
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia
In vigore dal 27 lug 2012
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia
1. Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):
Specie
:
Acciuga
Engraulis encrasicolus
Zona CIEM
:
VIII
(ANE/08.)
Spagna
18 630
TAC analitico.
Francia
2 070
UE
20 700
TAC
20 700
2. La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 43/2012.
3. Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
Storico versioni
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