Art. 1

In vigore dal 16 lug 2012
1.   Il dazio antidumping definitivo, applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 11 e 7019 59 00 11). 2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, registrati in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1135/2011, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009. 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:672:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo