Art. 1
In vigore dal 16 lug 2012
1. Il dazio antidumping definitivo, applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 11 e 7019 59 00 11).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, registrati in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1135/2011, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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