Art. 1
In vigore dal 16 lug 2012
Il regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell’UNSCR 1844 (2008) in quanto:
a)
sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano di violare l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, oppure che minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM;
b)
hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui al paragrafo 6 dell’UNSCR 1844 (2008);
c)
impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;
d)
sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; o
e)
sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.»;
2)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell’attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato dell’ONU per la Somalia.»;
3)
le persone elencate nell’allegato II del presente regolamento sono aggiunte all’elenco delle persone che figura nella sezione I dell’allegato I;
4)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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