Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 lug 2012
Il regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell’UNSCR 1844 (2008) in quanto: a) sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano di violare l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, oppure che minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM; b) hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui al paragrafo 6 dell’UNSCR 1844 (2008); c) impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; d) sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; o e) sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell’attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato dell’ONU per la Somalia.»; 3) le persone elencate nell’allegato II del presente regolamento sono aggiunte all’elenco delle persone che figura nella sezione I dell’allegato I; 4) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.
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