Art. 6

Frequenza e natura dei controlli sugli organismi di controllo

In vigore dal 6 lug 2012
Frequenza e natura dei controlli sugli organismi di controllo 1.   Le autorità competenti provvedono affinché i controlli periodici di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 995/2010 siano effettuati almeno ogni due anni. 2.   I controlli di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 995/2010 sono effettuati in particolare in uno dei seguenti casi: a) ove un'autorità competente, nel corso dell'esecuzione di controlli sugli operatori, abbia individuato carenze nell'efficacia o nell'osservanza, da parte degli operatori, del sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo; b) ove la Commissione abbia informato le autorità competenti che un organismo di controllo abbia subito modifiche successive, previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, relativo alle norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, previste dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (4). 3.   I controlli sono effettuati senza preavviso tranne qualora, per garantirne l'efficacia, sia necessario notificare preventivamente l'organismo di controllo. 4.   I controlli a opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. 5.   Le autorità competenti effettuano controlli finalizzati ad assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 995/2010 che comprendono, in particolare e in funzione della necessità, le seguenti attività: a) controlli a campione, comprese verifiche in loco; b) esame della documentazione e dei registri degli organismi di controllo; c) colloqui con i dirigenti e il personale dell'organismo di controllo; d) colloqui con gli operatori e i commercianti o qualsiasi altro soggetto pertinente; e) esame della documentazione e dei registri degli operatori; f) esame di campioni delle partite di approvvigionamento degli operatori che utilizzano il sistema di dovuta diligenza dell'organismo di controllo interessato.
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Frequenza e natura dei controlli sugli organismi di controllo (Art. 6 Regolamento (UE) 2012/607) — Testo vigente | Portale Normativo