Art. 5
Tenuta dei registri da parte degli operatori
In vigore dal 6 lug 2012
Tenuta dei registri da parte degli operatori
1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per controlli.
2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.
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