Art. 2
Applicazione del sistema di dovuta diligenza
In vigore dal 6 lug 2012
Applicazione del sistema di dovuta diligenza
1. Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati.
2. Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.
Storico versioni
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