Art. 2

Applicazione del sistema di dovuta diligenza

In vigore dal 6 lug 2012
Applicazione del sistema di dovuta diligenza 1.   Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati. 2.   Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:607:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Applicazione del sistema di dovuta diligenza (Art. 2 Regolamento (UE) 2012/607) — Testo vigente | Portale Normativo