Art. 1

Oggetto

In vigore dal 5 lug 2012
Oggetto 1.   Il presente regolamento specifica il metodo di calcolo della diminuzione di valore del 10 % per i titoli azionari liquidi negoziati in una sede di negoziazione come previsto all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012. 2.   Il presente regolamento specifica inoltre il metodo di calcolo della diminuzione di valore per i seguenti strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 918/2012 adottato a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2012: a) titoli azionari illiquidi; b) i seguenti strumenti finanziari che non sono strumenti derivati: i) strumenti di debito emessi da emittenti sovrani e societari; ii) fondi negoziati in borsa (ETS); iii) strumenti del mercato monetario; c) strumenti derivati il cui unico sottostante sia uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2012/919) — Testo vigente | Portale Normativo