Art. 1
Oggetto
In vigore dal 5 lug 2012
Oggetto
1. Il presente regolamento specifica il metodo di calcolo della diminuzione di valore del 10 % per i titoli azionari liquidi negoziati in una sede di negoziazione come previsto all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Il presente regolamento specifica inoltre il metodo di calcolo della diminuzione di valore per i seguenti strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 918/2012 adottato a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2012:
a)
titoli azionari illiquidi;
b)
i seguenti strumenti finanziari che non sono strumenti derivati:
i)
strumenti di debito emessi da emittenti sovrani e societari;
ii)
fondi negoziati in borsa (ETS);
iii)
strumenti del mercato monetario;
c)
strumenti derivati il cui unico sottostante sia uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:919:oj#art-1