Art. 9
Posizioni corte nette in debito sovrano — posizioni corte
In vigore dal 5 lug 2012
Posizioni corte nette in debito sovrano — posizioni corte
1. È anche presa in considerazione la vendita allo scoperto di un debito sovrano mediante la vendita di un paniere di debito sovrano, in relazione al debito sovrano, nella misura in cui esso è rappresentato nel paniere.
2. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), e dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012, se una posizione in uno strumento finanziario, compresi quelli elencati all’, paragrafo 2, conferisce un vantaggio finanziario in caso di diminuzione del prezzo o del valore del debito sovrano, la posizione è presa in considerazione per il calcolo della posizione corta.
3. Tutti i credit default swap riferiti ad un emittente sovrano sono inclusi nel calcolo delle posizioni corte nette nel debito di detto emittente sovrano. Le vendite di credit default swap su emittenti sovrani sono considerate posizioni lunghe e gli acquisti di credit default swap su emittenti sovrani sono considerati posizioni corte.
4. Se la posizione in credit default swap su emittenti sovrani serve a coprire un rischio diverso dal debito sovrano di riferimento, il valore del rischio coperto non può essere considerato come una posizione lunga ai fini della determinazione se una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta nel debito sovrano emesso di un emittente sovrano.
5. Per il calcolo delle posizioni corte nette è irrilevante se è stato concordato il regolamento in contanti o la consegna fisica delle attività sottostanti.
Storico versioni
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