Art. 3
Emissione di monete destinate alla circolazione
In vigore dal 4 lug 2012
Emissione di monete destinate alla circolazione
1. Le monete destinate alla circolazione sono emesse e immesse in circolazione al loro valore nominale.
2. Una porzione minima, non superiore al 5 % del valore e del volume netto totale cumulato delle monete destinate alla circolazione emesse da uno Stato membro, tenendo conto solo degli anni con un’emissione netta positiva, può essere immessa sul mercato al di sopra del valore nominale a motivo della qualità speciale delle monete, di una confezione speciale o di eventuali servizi aggiuntivi forniti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:651:oj#art-3