Art. 5

Emissione di monete da collezione

In vigore dal 4 lug 2012
Emissione di monete da collezione 1.   Le monete da collezione hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente. L’identità dello Stato membro emittente è chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta. 2.   Per differenziarsi facilmente dalle monete destinate alla circolazione, le monete da collezione rispettano tutti i seguenti criteri: a) il loro valore nominale deve essere diverso da quello delle monete destinate alla circolazione; b) le loro immagini non devono essere simili alle facce comuni delle monete destinate alla circolazione e, se la loro immagine è simile a quella figurante su una faccia nazionale delle monete destinate alla circolazione, il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto; c) il loro colore, diametro e peso devono essere significativamente diversi da quelli delle monete destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza è ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete destinate alla circolazione; e d) non devono avere una godronatura o «Fiore spagnolo». 3.   Le monete da collezione possono essere immesse sul mercato a un valore uguale o superiore al loro valore nominale. 4.   Le emissioni di monete da collezione sono computate nel volume di conio da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva. 5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare l’uso delle monete da collezione come strumento di pagamento.
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