Art. 11

Forum necessitatis

In vigore dal 4 lug 2012
Forum necessitatis Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento. La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.
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