Art. 10
Competenza sussidiaria
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Competenza sussidiaria
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Se una persona deceduta non aveva la residenza abituale in uno Stato membro, i giudici dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari possono decidere sull'intera successione a patto che il defunto avesse la cittadinanza di quello Stato o vi avesse risieduto abitualmente nei cinque anni precedenti. In assenza di questi requisiti di collegamento personale, i giudici dello Stato membro dove si trovano i beni ereditari mantengono comunque una competenza limitata a decidere unicamente su tali specifici beni. In questo modo si garantisce un'autorità giudiziaria competente per le successioni che coinvolgono beni situati nell'Unione Europea.
La norma stabilisce criteri di competenza sussidiaria per permettere ai giudici di uno Stato membro dell'Unione Europea di decidere su una successione quando il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro al momento della morte.
Si applica agli organi giurisdizionali degli Stati membri in cui si trovano beni ereditari e agli eredi o soggetti interessati alla successione di un defunto che non risiedeva abitualmente in uno Stato membro al momento della morte.
Un cittadino italiano muore mentre risiede abitualmente in un Paese extra-UE, lasciando beni ereditari situati in Italia. In base al possesso della cittadinanza e alla presenza dei beni nel territorio nazionale, i giudici italiani sono competenti a decidere sull'intera successione ereditaria. Se invece non fosse stato cittadino né avesse risieduto in Italia negli ultimi cinque anni, i giudici italiani potrebbero decidere solo sui beni situati in Italia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.