Art. 10

Competenza sussidiaria

In vigore dal 4 lug 2012
Competenza sussidiaria 1.   Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza, b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale. 2.   Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.
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In sintesi

Se una persona deceduta non aveva la residenza abituale in uno Stato membro, i giudici dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari possono decidere sull'intera successione a patto che il defunto avesse la cittadinanza di quello Stato o vi avesse risieduto abitualmente nei cinque anni precedenti. In assenza di questi requisiti di collegamento personale, i giudici dello Stato membro dove si trovano i beni ereditari mantengono comunque una competenza limitata a decidere unicamente su tali specifici beni. In questo modo si garantisce un'autorità giudiziaria competente per le successioni che coinvolgono beni situati nell'Unione Europea.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce criteri di competenza sussidiaria per permettere ai giudici di uno Stato membro dell'Unione Europea di decidere su una successione quando il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro al momento della morte.

A chi si applica

Si applica agli organi giurisdizionali degli Stati membri in cui si trovano beni ereditari e agli eredi o soggetti interessati alla successione di un defunto che non risiedeva abitualmente in uno Stato membro al momento della morte.

Esempio pratico

Un cittadino italiano muore mentre risiede abitualmente in un Paese extra-UE, lasciando beni ereditari situati in Italia. In base al possesso della cittadinanza e alla presenza dei beni nel territorio nazionale, i giudici italiani sono competenti a decidere sull'intera successione ereditaria. Se invece non fosse stato cittadino né avesse risieduto in Italia negli ultimi cinque anni, i giudici italiani potrebbero decidere solo sui beni situati in Italia.

Domande frequenti

Cosa succede se il defunto non risiedeva in uno Stato membro ma vi possedeva beni e la cittadinanza?Gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano i beni ereditari sono competenti a decidere sull'intera successione, purché il defunto ne possedesse la cittadinanza al momento della morte.
Entro quale termine rileva la precedente residenza abituale del defunto?La precedente residenza abituale nello Stato membro è valida per stabilire la competenza sull'intera successione purché non siano trascorsi più di cinque anni dal suo cambiamento al momento in cui l'organo giurisdizionale viene adito.
Di cosa possono occuparsi i giudici se mancano sia la cittadinanza sia la residenza nei cinque anni precedenti?Se non sussistono i requisiti per decidere sull'intera successione, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano i beni ereditari sono comunque competenti a decidere limitatamente a tali beni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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