Art. 10

Competenza sussidiaria

In vigore dal 4 lug 2012
Competenza sussidiaria 1.   Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza, b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale. 2.   Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.
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Competenza sussidiaria (Art. 10 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo