Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 lug 2012
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a)
lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
b)
la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all’, paragrafo 2, lettera c), e all’;
c)
le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta di una persona fisica;
d)
le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
e)
le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
f)
la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
g)
i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera i);
h)
le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
i)
lo scioglimento, l’estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
j)
la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;
k)
la natura dei diritti reali;
l)
qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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