Art. 78

Requisiti generali

In vigore dal 4 lug 2012
Requisiti generali 1.   I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate. 2.   I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi. 3.   I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti. 4.   I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati. 5.   Qualora offra servizi ausiliari quali conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati. 6.   L’alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati sulle negoziazioni. 7.   I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di imprese assoggettate all’obbligo di segnalazione di cui all’. I repertori di dati sulle negoziazioni garantiscono ai fornitori di servizi l’accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni. 8.   I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.
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