Art. 74

Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti

In vigore dal 4 lug 2012
Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti 1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’AESFEM ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’ e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’ e dell’, paragrafo 6. 2.   Prima di delegare compiti l’AESFEM consulta l’autorità competente interessata. La consultazione riguarda: a) la portata del compito da delegare; b) i tempi di esecuzione del compito; e c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’AESFEM e all’AESFEM stessa. 3.   Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 3, l’AESFEM rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati. 4.   L’AESFEM riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento. 5.   La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.
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Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti (Art. 74 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo