Art. 61
Richiesta di informazioni
In vigore dal 4 lug 2012
Richiesta di informazioni
1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.
2. Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’AESFEM:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
e)
informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; e
f)
indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’AESFEM:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
e)
indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’ laddove le informazioni fornite siano incomplete;
f)
indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e
g)
indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’AESFEM e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L’AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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