Art. 60
Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63
In vigore dal 4 lug 2012
Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63
I poteri conferiti all’AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
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