Art. 2
In vigore dal 29 giu 2012
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica, per quanto riguarda i termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, quale modificato dal presente regolamento, ai vini di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:579:oj#art-2