Art. 1

Applicazione di determinate regole orizzontali

In vigore dal 29 giu 2012
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato: 1) l’articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Applicazione di determinate regole orizzontali 1.   Ai fini dell’indicazione degli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della direttiva 2000/13/CE, i termini riguardanti i solfiti, il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova, che devono essere utilizzati, sono quelli che figurano nell’allegato X, parte A. 2.   I termini di cui al paragrafo 1 possono essere eventualmente accompagnati da uno dei pittogrammi che figurano nell’allegato X, parte B.»; 2) l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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