Art. 1
Applicazione di determinate regole orizzontali
In vigore dal 29 giu 2012
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1)
l’articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
Applicazione di determinate regole orizzontali
1. Ai fini dell’indicazione degli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della direttiva 2000/13/CE, i termini riguardanti i solfiti, il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova, che devono essere utilizzati, sono quelli che figurano nell’allegato X, parte A.
2. I termini di cui al paragrafo 1 possono essere eventualmente accompagnati da uno dei pittogrammi che figurano nell’allegato X, parte B.»;
2)
l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2012:579:oj#art-1