Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 27 giu 2012
Misure transitorie
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, i prodotti di cui all' del medesimo regolamento possono essere importati nell'Unione se accompagnati da una dichiarazione in base al precedente modello di dichiarazione di cui all’allegato I di tale regolamento qualora:
(a)
abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; oppure
(b)
la dichiarazione sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i prodotti abbiano lasciato il Giappone non oltre i 10 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento.
Storico versioni
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