Art. 1

In vigore dal 27 giu 2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è così modificato: (1) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: (a) i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; oppure (b) i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate; oppure (c) i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure (d) se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi." (2) L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:561:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo