Art. 1
In vigore dal 27 giu 2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è così modificato:
(1)
All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
(a)
i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; oppure
(b)
i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate; oppure
(c)
i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure
(d)
se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi."
(2)
L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:561:oj#art-1