Art. 1
In vigore dal 25 giu 2012
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati negli allegati I o IA, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o negli allegati I o IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).
(*1)
GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;"
2)
all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:
a)
assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
b)
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.
Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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