Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 giu 2012
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati negli allegati I o IA, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o negli allegati I o IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c). (*1)   GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;" 2) all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria. Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:545:oj#art-1