Art. 37
Requisiti di competenza per gli auditor dell’EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell’EU ETS
In vigore dal 21 giu 2012
Requisiti di competenza per gli auditor dell’EU ETS e i capi responsabili del gruppo di audit dell’EU ETS
1. Un auditor dell’EU ETS ha le competenze per effettuare la verifica. A tal fine, l’auditor dell’EU ETS quanto meno:
a)
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento (UE) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica;
b)
possiede la conoscenza e l’esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:
i)
le metodologie di revisione delle informazioni, compresa l’applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;
ii)
l’analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;
iii)
le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo;
iv)
la valutazione dei sistemi di informazione, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo;
c)
è in grado di svolgere attività connesse alla verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo secondo i requisiti previsti al capo II;
d)
conosce e ha esperienza negli aspetti tecnici specifici per settore relativi al monitoraggio e alla comunicazione, che riguardano l’ambito delle attività previste all’allegato I per le quali conduce la verifica.
2. Un capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS soddisfa i requisiti di competenza di un auditor dell’EU ETS e dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di verifica e per essere responsabile della conduzione delle attività di verifica a norma del presente regolamento.
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