Art. 36

Squadre di verifica

In vigore dal 21 giu 2012
Squadre di verifica 1.   Per ciascun incarico specifico di verifica, il verificatore riunisce una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui al capo II. 2.   La squadra di verifica consiste quanto meno di un capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS e, laddove le conclusioni del verificatore durante la valutazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e), e l’analisi strategica lo prevedano, di un numero congruo di auditor dell’EU ETS e di esperti tecnici. 3.   Per il riesame indipendente delle attività di verifica connesse a un particolare incarico di verifica, il verificatore nomina un responsabile del riesame indipendente che non fa parte della squadra di verifica. 4.   Ciascun componente della squadra: a) ha una chiara comprensione del proprio ruolo individuale nel processo di verifica; b) è in grado di comunicare efficacemente nella lingua necessaria ad assolvere ai propri compiti specifici. 5.   La squadra di verifica comprende almeno una persona dotata della competenza e della comprensione necessarie per valutare gli aspetti specifici di monitoraggio e comunicazione connessi alle attività di cui all’allegato I, svolte dall’impianto o dall’operatore aereo e una persona in grado di comunicare nella lingua necessaria per verificare la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo nello Stato membro in cui il verificatore esegue la verifica di cui trattasi. 6.   Qualora la squadra di verifica sia composta da un’unica persona, questa soddisfa tutti i requisiti di competenza per l’auditor dell’EU ETS e per il capo responsabile del gruppo di audit dell’EU ETS e soddisfa i requisiti previsti ai paragrafi 4 e 5.
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